IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2005, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento
dei  rifiuti  nella  regione Campania, nonche' in materia di bonifica
dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle
acque  superficiali,  di  dissesto  idrogeologico  del sottosuolo con
riferimento al territorio di Napoli;
  Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza  conseguente  all'emergenza rifiuti che ha interessato la
regione Campania;
  Viste  le  note  del  16  novembre,  20 dicembre  2004  e  in  data
11 gennaio 2005 del commissario delegato - prefetto Catenacci, con le
quali  si  chiede  di  recuperare le risorse finanziarie dovute e non
corrisposte  per  le  tariffe  per  la  raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti;
  Acquisite   le   intese  della  regione  Campania  e  del  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio con note del 19 gennaio
2005, sulla predetta problematica;
  Ritenuto  che  il  mancato  introito  di dette risorse finanziarie,
compromette  irrimediabilmente  la doverosa azione di smaltimento dei
rifiuti  nella regione Campania, penalizzando del tutto le iniziative
commissariali  volte  a  consentire  il  superamento  dello  stato di
gravissima emergenza ambientale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 dicembre  2004  concernente  la  proroga,  fino al 30 giugno 2005,
degli  stati  d'emergenza  in  ordine  agli  eventi  alluvionali e ai
dissesti  idrogeologici  verificatisi  nel  territorio  della regione
Campania;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3368
del  29 luglio  2004,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
relazione  agli  eventi  alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel
territorio della regione Campania»;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative»,
con  il  quale,  gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici
che  hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono
stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253  del  29 novembre  2002,  n.  3279  del 10 aprile 2003 e n. 3300
dell'11 luglio  2003,  concernente:  «Disposizioni  urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi
nel territorio della provincia di Campobasso»;
  Vista  la  nota  del 27 dicembre 2004 del sindaco di S. Giuliano di
Puglia  con la quale si chiede di disciplinare le donazioni pervenute
al  medesimo  comune  di  S.  Giuliano di Puglia in conseguenza degli
eventi sismici del 2002;
  Vista  la  nota  del 28 dicembre 2004 del sindaco di S. Giuliano di
Puglia;
  Vista  la  nota  del  20 dicembre 2004 del presidente della regione
Molise,  concernente  la  richiesta  di  utilizzare  i  finanziamenti
assegnati alla medesima regione ai sensi dell'ordinanza di protezione
civile  n.  3362  del  2004,  da destinare al comune di Bojano per la
realizzazione   di  alcuni  prefabbricati  da  adibire  ad  attivita'
scolastiche;
  Considerato   che   in  conseguenza  dei  gravi  eventi  calamitosi
verificatisi  nell'area del sud-est asiatico, e di cui alle ordinanze
di   protezione  civile  3389  del  26 dicembre  2004,  n.  3390  del
29 dicembre  2004,  n.  3392  in  data  8 gennaio  2005 e n. 3394 del
18 gennaio   2005,   risultano   accresciute   le   dimensioni  e  la
complessita'  degli  adempimenti di competenza del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data,
con  il  quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato
di  emergenza  in  materia  di  gestione di rifiuti urbani, speciali,
speciali  pericolosi,  in  materia  di  bonifiche  e  di  risanamento
ambientale  dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche'
in  materia  di  tutela  delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nella regione Siciliana;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio   2005,   con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2005,  la  proroga dello stato di emergenza in relazione
alla    grave    situazione   di   crisi   socio-economico-ambientale
determinatasi  nel  settore  della  rottamazione  e  demolizione  dei
veicoli nella citta' di Palermo;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3227 del 7 novembre 2003 e n. 3334 del 23 gennaio 2004;
  Ravvisata   la   necessita'   di   apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni  alle sopra richiamate ordinanze di protezione civile al
fine di pervenire al definitivo superamento dell'emergenza;
  Vista  la  nota  del  29 dicembre 2004 del presidente della Regione
siciliana - commissario delegato;
  Vista  la nota GAB/2005/639/BO9 del 20 gennaio 2005 dell'Ufficio di
Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 settembre  2004  recante  la  dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento  della  pre-regata della trentaduesima Coppa America, che
si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377
del   22 settembre   2004,  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  lo
svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre   2004,   recante:  «Proroga  dello  stato  di  emergenza
rispettivamente  nel  territorio  del  comune  di Lipari e nelle aree
marine  interessate,  nonche' nel territorio delle isole Eolie, nelle
aree  marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002,
recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso
turistico nelle isole del comune di Lipari»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266
del  7 marzo  2003,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  diretti a
fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
  Vista  la  nota  del  15 dicembre  2004  del  sindaco del comune di
Lipari;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  28  marzo  2003,  n.  3275, recante «Disposizioni
urgenti  di  protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'attuale  situazione  internazionale»,  cosi'  come modificata ed
integrata dalle successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del 18 aprile 2003, n. 3282, del 30 aprile 2003, n. 3285, e
del 19 dicembre 2003, n. 3331;
  Vista  l'intesa  tra  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della   protezione   civile   ed  il  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti - Provveditorato alle opere pubbliche
per  il  Lazio, ora SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna, per la realizzazione
degli   interventi   di  manutenzione  straordinaria  ed  adeguamento
funzionale   delle   strutture  e  delle  attrezzature  dell'Istituto
nazionale  per  le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e
dell'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano;
  Visti  gli  esiti  della  riunione  tenutasi presso il Dipartimento
della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in  data  26 gennaio 2005, nel corso della quale il dott. ing. Angelo
Balducci  -  soggetto  attuatore  ai  sensi della citata ordinanza n.
3275/2003   ha   consegnato   il   Piano   per   l'emergenza  SARS  e
bioterrorismo;
  Ravvisata  la  necessita'  di  provvedere  all'adozione di tutte le
iniziative   di   carattere   finanziario   volte   a   garantire  la
realizzazione   degli   interventi   previsti   per   il  superamento
dell'emergenza in rassegna;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  commissario delegato per l'emergenza ambientale nel settore
dei  rifiuti  della  regione  Campania, e' autorizzato, ove ricorrano
situazioni  di  inadempienza  dei  comuni,  e dei relativi consorzi o
altri  affidatari,  che conferiscono rifiuti solidi urbani (RSU) agli
impianti  di  produzione  di combustibile derivato dai rifiuti (CDR),
rispetto  sia alle attivita' da compiersi per conseguire il pagamento
della  relativa  tariffa  e  dei  contributi  da parte dei cittadini,
dovuti  agli uffici del commissario delegato ed ai comuni destinatari
di  misure  di  compensazione ambientale, sia in ordine alle doverose
attivita' solutorie in favore dei soggetti affidatari del servizio, a
disporre  per  la  sostituzione delle amministrazioni inadempienti; a
tal  fine  il  commissario  delegato assegna all'ente inadempiente un
congruo  termine  per  provvedere  in ordine alle attivita' predette,
decorso   inutilmente   il   quale   provvede   in  via  sostitutiva,
direttamente  ovvero  per  il tramite di un soggetto attuatore, anche
disponendo  per le occorrenti variazioni di bilancio ed adottando gli
atti  di competenza comunale che sono immediatamente esecutivi. Sulle
risorse  acquisite dal commissario con tale procedura nulla e' dovuto
a  titolo  di  aggio  per il servizio di riscossione. Delle attivita'
compiute  in  sostituzione  il  commissario  delegato  riferisce, ove
ricorrenti i presupposti di legge, alla procura regionale della Corte
dei conti entro dieci giorni dal compimento degli atti di competenza;
altresi'  certifica,  nei  confronti  dei  soggetti  interessati,  le
situazioni  debitorie  riscontrate a carico dei comuni e dei relativi
consorzi   o  altri  affidatari.  Gli  oneri  connessi  all'esercizio
dell'attivita'  sostitutiva  di  cui  al presente comma gravano sulle
risorse comunali.
  2.  All'art.  3,  comma  3,  secondo  periodo,  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, le
parole  «tre  unita' di personale» sono sostituite da «quattro unita'
di  personale»  e  dopo le parole «Forze di Polizia» sono aggiunte «e
nel  limite  massimo  di  due  unita'  di personale appartenente alle
Amministrazioni dello Stato e enti locali».
  3. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, le parole «quattro unita' di
personale» sono sostituite da «sei unita' di personale».